Statuto
- COSTITUZIONE, DURATA, SCOPI -- Art.1 E' costituita un'Associazione denominata AGAPE, Associazione sportiva dilettantistica podistica, culturale e ricreativa.
- Art.2 La sede dell'Associazione è a San Martino in Rio (RE).
- Art.3 La durata dell'Associazione è fissata all'anno 2038 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei Soci.
- Art.4 L'Associazione ha per oggetto l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la promozione, la diffusione e lo sviluppo del Disegno, Arti Plastiche, e Pittoriche; Tecniche Psico-Fisiche Orientali e Occidentali (Yoga, Shiatsu, Qi Gong, Reiki e Filosofia ecc), intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva. A tale fine si propone di sollecitare e favorire la costruzione di palestre ed atri impianti sportivi; istituire centri di avviamento allo sport, organizzare tornei e singole manifestazioni sportive; partecipare a campionati; gestire direttamente o indirettamente impianti sportivi e punti di ristoro ad essi collegati; nonché lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento dell'attività sportiva; svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale. L'Associazione non ha fini di lucro. Potrà altresí compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali. Le attività sportive dell'associazione si svolgeranno nell'osservanza delle norme e direttive del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione potra aderire. Le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti cui l'Associazione aderisce, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. Sono Compiti dell'Associazione:A) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini ed alla sempre ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica e alla difesa delle libertà individuali e collettive; B) favorire l'estensione delle attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili, polisportive e altre organizzazioni democratiche; C) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo dei soci e dei cittadini. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, puó avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione; puó inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.
- Art.5 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, gli enti, le società e le associazioni senza scopo di lucro o economico che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di anni diciotto possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.
- Art.6 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal Presidente; alla domanda deve essere allegato il verbale del Consiglio che ha deliberato l'adesione. Entro trenta giorni il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno delle stesse.
- Art.7 I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito con delibera dal Consiglio Direttivo. La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile; non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsato. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.
- Art.8 La qualifica di soci si perde per recesso, esclusione per causa di morte.
- Art.9 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolamentate adottate dagli organi dell'associazione. b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie, anche morali, all'Associazione; d) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- Art.10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. Contro la decisione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria. I soci receduti o esclusi non hanno diritto la rimborso del contributo associativo annuale versato.
- PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO -- Art.11 Il patrimonio sociale è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per miglior conseguimento degli scopi sociali o da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquisiti con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Le entrate sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) dai contributi di cittadini, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati; c) ed eventuali apporti provenienti dal Comune di Reggio Emilia e delle Circoscrizioni; d) da donazioni o lasciti testamentari; e) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati; f) da entrate derivanti da attivita commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- Art.12 L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed essere a disposizione dei soci unitamente alle delibere assembleari. Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e per Conseguimento degli scopi sociali
- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -- Art.13 sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se obbligatorio per legge).
- ASSEMBLEE -- Art.14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività o tramite lettera ordinaria, fax o posta elettronica inviata ad ogni socio, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione; quest'ultima non puó avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- Art.15 L'assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo e preventivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
- Art.16 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piú uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque gg. prima della data dell'assemblea. Ogni socio ha diritti ad un solo voto. É ammesso il voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.
- CONSIGLIO DIRETTIVO -- Art.17 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri scelti tra gli associati. I componenti del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, ed eventualmente il segretario e il cassiere. Tutte le cariche sono a titolo gratuito; saranno rimborsate solamente le spese sostenute. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mezzo lettera, fax posta elettronica non meno tre giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio direttivo è investito dei piú ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, per tanto, fra l'altro a titolo esplicativo, al consiglio: Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il Bilancio consuntivo e preventivo; c) compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto dell'oggetto sociale; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali; e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per corretta amministrazione dell'Associazione.
- [segue] É fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. In caso di mancanza di uno o piú componenti il Consiglio provvederà a sostituirli tramite cooptazione con i primi dei non eletti: Nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio puó nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- PRESIDENTE -- Art.18 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -- Art.19 Il Collegio dei Revisori è composto di n. tre membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dura in carica n. due anni. Il Collegio ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione ed i libri sociali se tenuti. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.Il Collegio dei Revisori à nominato quando è disposto da un obbligo di legge o per delibera volontaria dell'assemblea.
- SCIOGLIMENTO -- Art.20 In caso di scioglimento Dell'Associazione l'assemblea nominerè uno o piú liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto a fini sportivi o di utilitá sociale, sentiti gli organismi di controllo e fatte salve diverse disposizioni di legge.
